LE COMUNITA’ ENERGETIVHE RINNOVABILI

Oggi il caro energia risulta essere uno dei temi più sentiti: la diffusione di forme di autoconsumo di energia rinnovabile da fonti green risulta un’operazione strategica in termini di sostenibilità ambientale ed energetica.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, con l’UE, ha avviato l’iter per la proposta di decreto CER (Comunità Energetica Rinnovabile) che incentiva la diffusione di forme di produzione e autoconsumo collettivo di energia da fonti rinnovabili.

La proposta presentata è stata strutturata secondo 2 misure:

-Contributo a fondo perduto del 40%;

-Incentivo in tariffa.

Cosa sono le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono sistemi realizzati dai clienti finalizzati dall’art. 31 della legge 199/2021, basati sulla condivisione di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In pratica sono costituite da gruppi di persone che scelgono di autoprodurre energia elettrica da fonti rinnovabili, con i conseguenti benefici ambientali, economici e sociali ai membri della comunità. Servono a raggiungere gli obiettivi prefissati per il 2030 e rafforzare ulteriormente il percorso di sicurezza energetica dell’Italia valorizzando il territorio.

Chi può costituire una CER

Le comunità energetiche rinnovabili sono composte da un gruppo di soggetti che si uniscono insieme per creare una rete locale che avrà l’obiettivo di creare e condividere l’energia prodotta da fonti rinnovabili e rendersi indipendenti dal punto divista energetico. Chi sceglie di creare una comunità dovrà individuare un’area dove realizzare l’impianto con altri utenti.

Possono costituire Comunità energetiche rinnovabile i seguenti soggetti:

cittadini; PMI; associazioni; enti locali; condomini; terzo settore; cooperative; enti religiosi;

 

il cui obiettivo è quello di non realizzare profitti finanziari; l’impianto non deve essere necessariamente di proprietà dei membri che ne usufruiscono ma può essere messo a disposizione da uno dei membri o da un soggetto terzo.

 

Che vantaggio hanno le comunità energetiche

Innanzitutto è importante sottolineare che le comunità energetiche hanno uno scopo primario, ossia di fornire dei benefici ambientali, sociali ed economici. In parole povere esse vengono considerate come un trampolino di lancio verso l’auto sostenibilità ambientale e l’efficientamento energetico.

 

Chi può beneficiare del finanziamento a fondo perduto CER

Gli incentivi a fondo perduto del 40% per la realizzazione delle CER riguarderanno i Comuni sotto i 5.000 abitanti.

La tariffa incentivante, invece, varrà per tutti i Comuni.

L’intervento rientra nella misura del PNRR e riguarderà sia la realizzazione di nuovi impianti che il potenziamento di impianti già esistenti: la misura è finanziata con 2,2 miliardi di euro e punta a realizzare una potenza complessiva di almeno 2 GW e una produzione indicativa di almeno 2.500 GW ogni anno. Chi otterrà il contributo a fondo perduto potrà chiedere di cumularlo con l’incentivo in tariffa.

 

Soggetti beneficiari e requisiti per l’accesso

Sono ammesse a beneficio tutte le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile riportate nel piano “CACER” (configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile).

 

Accedono all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle configurazioni di cui al comma 1 e che rispettano i seguenti requisiti:

La potenza nominale massima, o dell’intervento di potenziamento, risulta non superiore a 1 MW;

l’avvio lavori per la realizzazione degli impianti è successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021;

le CER devono essere regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda;

gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria fermo restando quanto disposto perle isole minori dall’articolo 32, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021;

Possesso dei requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative di cui all’articolo 8 del presente decreto);

Gli aiuti al funzionamento concessi ai sensi del presente decreto non possono superare i 20 milioni di EURO per impresa per progetto.

 

Comunità CER, soggetti non beneficiari

Non possono essere concessi benefici:

  • Agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della pubblicazione del presente decreto. Gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione. L’acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori;
  • Alle imprese in difficoltà;
  • Ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice appalti;
  • Ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

 

Tariffe incentivanti e periodo di diritto

È possibile presentare le proprie domande fino al 31 dicembre 2024 e fino alla data in cui è raggiunto un contingente finanziario pari a 300 MW. Si attende ora solo il consenso da parte delle Commissione Europea per validazione ufficiale. Una novità importante riguarda la tariffa incentivante in quanto è stato previsto un periodo di diritto con decorrenza dalla data di entrata in esercizio dell’impianto pari fino ai 20 anni.

Inoltre, la domanda di accesso alle tariffe incentivanti dovrà essere presentata entro i 90 giorni dalla data in esercizio degli impianti. La mancata comunicazione comporta la decadenza dell’incentivo. 

Caratteristiche e requisiti degli impianti ammessi all’incentivo

Il decreto legge prevede l’installazione di impianti da fonti rinnovabili i quali entrano in esercizio successivamente all’entrata in vigore dello stesso decreto, in particolare:

  • sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza;
  • sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili;
  • comunità energetiche rinnovabili.

Cos’è la potenza nominale di un impianto

La potenza nominale di un impianto si riferisce alla somma espressa in MW delle potenze elettriche nominali degli alternatori i quali appartengono all’impianto stesso.

La potenza nominale di un alternatore viene determinata moltiplicando la potenza espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell’alternatore, in conformità alla norma CEI EN 60034. Inoltre, vale la seguente eccezione:

  • Impianti eolici: la potenza è la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l’impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; laddove il singolo aerogeneratore abbia una potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui alla lettera b);
  • Impianti fotovoltaici: la potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in kW;

Agevolazioni CER, spese ammissibili

Nella proposta del provvedimento ministeriale rientrano le seguenti spese:

-realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.;

-fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;

-acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;

-opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;

connessione alla rete elettrica nazionale;

-studi di perfettibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;

-progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;

-direzioni lavori, sicurezza;

-collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.

Sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento le seguenti spese:

-spese di auto consumo individuale di energia rinnovabile a distanza;

comunità energetiche rinnovabili realizzate da clienti finali ai sensi dell’art. 31 del 199/2021;

-configurazioni di auto consumo per la condivisione dell’energia rinnovabile;

-potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili.

 

Le spese di cui sopra citate sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:

 

  • 500 € k.W, per impianti fino a 20 kW;
  • 200 € k.W, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  • 100 € k.W per potenza superiore a 200 k W e fino a 600 kW;
  • 050 € k.W, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

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